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Statuto Associazione Genitori Montessori per L'Aquila

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ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

 

 

E' costituita, ai sensi della legge n. 266/91, l’associazione di volontariato “.Genitori Montessori per L’Aquila.”, di seguito denominata semplicemente associazione, con sede in L’Aquila , via Amiternum - Parco Baden Powell.

L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

 

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

 

L’associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale e culturale , si prefigge i seguenti scopi:

1. promuovere e diffondere la proposta educativa di Maria Montessori;
2. promuovere e supportare l’istituzione di scuole di diverso ordine e grado, ispirate alla proposta educativa avviata dalle esperienze, dalle osservazioni e dalle intuizioni  di Maria Montessori, con uno sguardo aperto alle potenzialità educative dei linguaggi artistici;
3 recuperare fondi per finanziare l’organizzazione delle attività proposte dall’Associazione e offrire sostegno economico alle scuole riconosciute dall’Opera Nazionale Montessori
4. promuovere nei genitori e negli adulti in genere iniziative di formazione, informazione e di riunione per la riflessione ed il confronto su  tematiche educative
5. promuovere la solidarietà familiare

Per la realizzazione dei propri scopi l’associazione si propone in particolare di:

  • indire seminari e conferenze sui temi dell’infanzia, della crescita e dello sviluppo dell’individuo in genere;

  • realizzare progetti e piani educativi ispirati ai principi pedagogici di Maria Montessori, anche attraverso l’impiego di materiali specifici e persone dotate di idonea formazione;

  • realizzare attività ricreative, artistiche, culturali e di animazione, nei confronti di bambini e/ o adolescenti;

  • attuare la formazione di educatori  attraverso personale esperto;

  • promuovere corsi rivolti a genitori, famiglie e adulti in genere;

  • raccogliere fondi finalizzati esclusivamente agli scopi dell’Associazione medesima;

  • gestire direttamente e/o in modo congiunto con altri enti (del terzo Settore o Privati o Pubblici) servizi, anche in forma convenzionata con enti pubblici, utili al raggiungimento delle finalità dell’Associazione;

  • mettersi in rete e collaborare con altri Enti che gestiscono scuole di ispirazione montessoriana;

  • iscriversi e collaborare con associazioni a livello nazionale ed internazionale che promuovono il pensiero montessoriano.

I progetti di cui sopra potranno essere realizzati presso la sede dell’Associazione, oppure presso altri luoghi ritenuti idonei, compreso il domicilio dei bambini.

 

Per attuare le iniziative e le attività di cui sopra, l’Associazione potrà svolgere attività commerciali e produttive a carattere marginale e nella misura strettamente necessaria al raggiungimento degli scopi sociali, aderire e collaborare con altre associazioni che hanno simili finalità anche se in forme diverse, nonché usufruire di tutti i contributi e/o agevolazioni previste dalle leggi e messi a disposizione da  privati o da enti pubblici, sia nazionali che internazionali.

Tutte le attività dell’Associazione potranno essere svolte mediante proprie strutture o nelle forme e nei modi previsti dalla legge nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’ Associazione potrà compiere tutte le operazioni consentite dalle leggi vigenti, di natura mobiliare, immobiliare e/o finanziaria ritenute utili o necessarie allo scopo.

L’Associazione potrà richiedere l’iscrizione presso albi e/o registri delle Associazioni tenuti dagli enti pubblici secondo norme di legge in vigore e potrà stipulare convenzioni sia con gli enti pubblici medesimi che privati.

 

Per lo svolgimento delle suddette attività l’associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

 

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

 

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1)   contributi degli aderenti e di privati,

2)   contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali,

3)   donazioni e lasciti testamentari;

4)   entrate patrimoniali,

5)   entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;

6)   entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali,

7)   beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

 

L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea dei soci. Qualora abbia motivo di interesse ogni socio può richiedere la visione e la lettura dei bilanci. La richiesta di eventuali copie potrà essere soddisfatta a spese del richiedente.

All’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 5 -  I SOCI

 

L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L’adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.

 

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

 

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il consiglio direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’associazione almeno 1 mese prima dello scadere dell’anno in corso.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea, su proposta del consiglio direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 3 anni.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

1)   ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2)   a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;

3)   a versare la quota associativa;

4)   a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

1)   a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione,

2)   a partecipare all’assemblea con diritto di voto;

3)   ad accedere alle cariche associative;

4)   a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.

 

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Sono organi dell’associazione:

1)   l’assemblea dei soci,

2)   il consiglio direttivo;

3)   il presidente;

 

L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto.

 

ART. 9 - ASSEMBLEA

 

L’assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione.  Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta.  Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino la necessità attraverso domanda motivata e firmata.

L’assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:

1)   approva il bilancio consuntivo e preventivo;

2)   elegge i componenti del consiglio direttivo e degli eventuali collegio dei revisori e collegio dei probiviri;

3)   delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

4)   delibera l’esclusione dei soci;

5)   delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del consiglio direttivo eletto fra i presenti. 

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Le delibere assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea tenuto dal segretario e sottoscritte da l Presidente e dal Segretario.

L’assemblea  può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale.

ART. 10  - CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7.  nominati dall’assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del consiglio direttivo rimangono in carica . 3. .  anni e sono rieleggibili. possono fare parte del consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio direttivo decadano dall’incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, un vice-presidente e un segretario.

Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1)   curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

2)   predisporre e curare il bilancio preventivo e consuntivo;

3)   nominare il presidente, il vice-presidente e il segretario;

4)   deliberare sulle domande di nuove adesioni;

5)   provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

 

 

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri e comunque almeno due volte l’anno.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

 

ART.11- IL PRESIDENTE

 

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, sorveglia l’andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Ha inoltre il compito di formulare l’ordine del giorno e di coordinare le attività dell’associazione.

 

 

Al presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d’età.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare i propri poteri ad un membro del Consiglio nonché con speciale procura, per atti particolari o categorie di atti omogenei, ad un altro socio o dipendente.

 

Il presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.


L’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

ART.12 – IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell’adempimento del Presidente.

 

ART. 13 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze delle Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali e dei bilanci.

Egli coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

Verbalizza il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata, relative all’esercizio annuale. Detiene i documenti bancari.

 

ART. 14  - SCIOGLIMENTO

 

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.

 

ART. 15 - RINVIO

 

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

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